La Cassazione si pronuncia sulle nuove norme sugli “ecoreati”

di: Roberto Rizzati

L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in data 29 maggio 2015, ha pubblicato un documento dal titolo “Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente ” con cui fornisce una prima disamina delle varie disposizioni introdotte e prova a fare il punto su alcune criticità della materia.

In primo luogo plaude all’introduzione nell’ordinamento di fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto (inquinamento ambientale e disastro ambientale) che permettono di superare il così detto disastro “innominato” previsto dall’art. 434 del codice penale, su cui sovente si è discusso sia sul piano sostanziale che sotto l’aspetto processuale/probatorio.

La Corte però solleva dubbi sull’utilizzo dei termini “compromissione” o “deterioramento” e su quale sia il discrimine fra le due situazioni, suggerendo, nell’assenza di inequivoci riscontri testuali, che i due lemmi, se non identici, siano quanto meno largamente sovrapponibili.

Un particolare critica poi viene fatta, punto 12, sulla prescrizione, infatti la Corte afferma che “è indubbio che l’accertamento e la repressione dei più gravi delitti ambientali godono oggi di un termine oggettivamente macroscopico (nel caso di disastro ambientale doloso, pari a quarant’anni, allungati sino a cinquanta in presenza di atti interruttivi), rispetto al quale stridono i brevissimi termini dei reati contravvenzionali prodromici ”.