Diagnosi energetica: pubblicato Documento di chiarimento

di: Roberto Rizzati

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il documento “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 ”. Tale atto, elaborato con il supporto tecnico di ENEA e delle principali associazioni di categoria del settore, fornisce chiarimenti su alcune definizione come
- “grande impresa”: l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;
- “imprese a forte consumo di energia o energivore”: sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.

Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti elencati all’articolo 8 , comma 1 del D.Lgs 102/2014 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere dalla data indicata, le diagnosi potranno essere eseguite solo da soggetti certificati da organismi accreditati.

La diagnosi energetica deve essere conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4 e rispettare quanto riportato nell’Allegato 2 al presente documento

La procedura per la trasmissione delle diagnosi verrà resa nota da ENEA attraverso idonea comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale. Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo.

Il documento si compone inoltre con i seguenti allegati:

• Allegato 1 – Imprese multisito: proposta di metodo per la selezione dei siti produttivi da assoggettare alla diagnosi;
• Allegato 2 – Esecuzione della diagnosi energetica (con approfondimento per le attività di trasporto);
• Allegato 3 – Comunicazione dei risparmi ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del d.lgs. 102/2014.

Si veda l'approfondimento "Efficienza energetica: chiarimenti ministeriali " dell'ingegnere Stefano Tarlon.