Incidenti rilevanti: nuova guida tecnica a cura dell'Ispra per adempimenti ex D.Lgs.105/2015

di: Erica Zuanon

Si informa che è disponibile, da fine novembre, sul sito web dell'Ispra una nuova GUIDA TECNICA ALLA COMPILAZIONE per i gestori di stabilimenti a rischio incidente rilevante.

La Guida tecnica, costituisce un supporto che l’Ispra, cui competono le attività per la verifica delle informazioni contenute nella notifica, fornisce ai gestori allo scopo di chiarire e semplificare, per quanto possibile, gli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs.105/2015.
L'Ispra infatti, intende fornire attraverso la Guida tecnica risposte per quanto possibile aggiornate, complete ed accurate ai quesiti tecnici specifici inerenti la compilazione del modulo di Notifica di cui all’allegato 5 del D.Lgs. 105/2015, anche inoltrati attraverso l’helpdesk-notifiche reso disponibile sul portale dell’Istituto dal mese di settembre 2015.

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 105/2015 infatti, lo ricordiamo, particolare rilevanza ha il nuovo Allegato 5 Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23, ovvero il format attraverso il quale i gestori devono redigere e trasmettere, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, le notifiche ai seguenti destinatari: Comitato Tecnico Regionale, Regione o organo regionale da essa delegata, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l’Ispra, Prefettura, Comune, Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Il nuovo format integra in un unico modulo le informazioni contenute nella notifica e nella scheda di informazione ai cittadini previste dal vecchio decreto D.Lgs 334/99 e s.m.i. e trasmesse dai gestori in modalità separata.

In generale sono soggetti obbligati alla notifica ai sensi del succitato art. 13, D.Lgs. n. 105/2015 tutti gli stabilimenti che utilizzano le sostanze pericolose di cui all’Allegato I in quantità pari o superiore alle soglie fissate. A tal proposito l’Ispra precisa cosa deve intendersi per “stabilimento preesistente” (cfr. art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 105/2015), ossia uno stabilimento già rientrante alla data del 1 giugno 2015 nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 334/1999 ed in relazione al quale:

• non sono intervenute modifiche di status (da stabilimento di soglia superiore a stabilimento di soglia inferiore o viceversa): questi stabilimenti hanno tempo fino al 31 maggio 2016 per inviare la notifica;
• sono intervenute modifiche dell’inventario delle sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 13 comma 7, D.Lgs. n. 105/2010 che però non determinano un cambiamento di status (ad es. una modifica senza aggravio di rischio);
• sono intervenute modifiche con aggravio di rischio che però non determinano un cambiamento di status: in questo caso il gestore sarà soggetto anche ad altri adempimenti, individuati nei pertinenti articoli del D.Lgs. n. 105/2015.

La guida infine precisa anche che, gli stabilimenti sottoposti al D.Lgs. n. 334/1999 ed ora non più soggetti alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 105/2015 sono invece espressamente inclusi fra i “Casi particolari” di cui all’Appendice delle istruzioni tecniche Ispra.