di: Avv. Roberto Sammarchi (Parma & Sammarchi Studio Legale Associato)
La consegna spontanea alla polizia giudiziaria o ad altro potere pubblico di materiale informativo di proprietà del cliente, in assenza di consenso dello stesso o del preciso obbligo di consegna contenuto in un atto autoritativo, non esime il responsabile del laboratorio dalle conseguenze di una condotta illecita per rivelazione del segreto professionale. Il contratto fra laboratorio e cliente è strumento opportuno, e in taluni casi essenziale, per meglio precisare e chiarire in proposito le condotte richieste alle parti e le modalità di adempimento dei reciproci obblighi anche in materia di segreto.