Sulla GU 14 giugno 2016, n. 137 è stato pubblicato il DM 12 maggio 2016, n. 101 “Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123”.
Tale norma, come indicato nell’art.1, disciplina, nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro, le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso.
Viene inoltre specificato che le disposizione non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 11 aprile 2011, n. 54;
d) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 2 gennaio 1997, n. 7;
e) alle munizioni.
Infine si ricorda che ai residui inerti generati dall'accensione di fuochi di artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti urbani di cui alla
parte IV del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
L’art.3 fa obbligo all’utilizzatore di articoli pirotecnici scaduti di depositarli in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato, che è obbligato al loro accoglimento a titolo gratuito (art.4) prima del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento. L’art.6 disciplina le caratteristiche di idoneità che deve avere il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita.
Il trasporto degli articoli pirotecnici e dei rifiuti degli articoli pirotecnici (art. 7) presso un impianto autorizzato allo smaltimento deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni sul trasporto dei rifiuti di cui all'articolo 193 e 212 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e delle altre vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839. I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, comma 13, o dell'articolo 208 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di pubblica incolumità.
Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2016 ovvero il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Prodotti esplodenti pubblicato DM su modalità raccolta e smaltimento
15 giugno2016
di: Roberto Rizzati
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