Macchine mobili non stradali nuovi limiti di emissioni

di: Roberto Rizzati

Sulla GUUE L 252 del 16 settembre 2016 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2016/1628Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE”.

Tale norma stabilisce per i motori i limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante nonché le prescrizioni amministrative e tecniche relative all'omologazione UE.

Inoltre fissa taluni obblighi in materia di macchine mobili non stradali su cui è o è stato installato un motore per quanto concerne i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante provenienti da tali motori.

Infine stabilisce le prescrizioni per la vigilanza del mercato dei motori che sono installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali e soggetti a omologazione UE.

Il regolamento si applica a tutti i motori che sono installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali e, per quanto concerne i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante provenienti da tali motori, a dette macchine mobili non stradali.

Il presente regolamento non si applica, invece, ai motori:
a) per la propulsione dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) per la propulsione dei trattori agricoli e forestali quali definiti all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) n. 167/2013;
c) per la propulsione dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) per macchine fisse;
e) per le navi della navigazione marittima che richiedono un valido titolo di navigazione o di sicurezza marittima;
f) per le imbarcazioni quali definite alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio;
g) per la propulsione, o per scopi ausiliari, di navi della navigazione interna, di potenza netta inferiore a 19 kW;
h) per le unità da diporto quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
i) per gli aeromobili quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1321/2014;
j) per veicoli da diporto, a eccezione delle motoslitte, dei veicoli fuoristrada e dei veicoli side-by-side;
k) per i veicoli e le macchine utilizzati esclusivamente o destinati a essere utilizzati esclusivamente in competizioni;
l) per le pompe antincendio mobili quali definite e previste dalla norma europea sulle pompe antincendio mobili;
m) per i modelli in scala ridotta o le riproduzioni in scala ridotta di veicoli o macchine quando questi modelli o riproduzioni hanno una potenza netta inferiore a 19 kW.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogata la direttiva 97/68/CE.