Obbligo di nomina del Consulente ADR per spedizioni in regime di esenzione parziale e totale

di: Angelo Fiordi

È noto a tutti i soggetti che operano a vario titolo nel mondo delle merci pericolose che il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, deve nominare un consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose.
Le aziende che gestiscono le merci pericolose in quantità limitate (capitolo 3.4 dell’ADR), in quantità esenti (capitolo 3.5 ADR) ed in esenzione per quantità massima per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR) non hanno l’obbligo di nominare tale consulente ADR.

Ne siamo sicuri? Stando alle correzioni da poco rese note dei quiz ministeriali per l’esame per Consulente Sicurezza Trasporti sembrerebbe proprio di no!