Sonde geotermiche: nuove disposizioni della Regione Lazio

di: Roberto Rizzati

Sul Supplemento Ufficiale al BUR 21 aprile 2016, n. 32 della Regione Lazio è stata pubblicata la Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 3Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico”.

Tale norma nell’ambito dei principi generali derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia e della normativa statale di attuazione di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) sostiene l’uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica, al fine di promuovere una adeguata diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili.

La legge, attraverso la disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, mira alla riduzione delle emissioni in atmosfera e al miglioramento della qualità dell’aria al fine di tutelare la salute e dell’ambiente.

Viene, dunque, istituita, presso la struttura regionale competente in materia ed a valere sulle risorse umane, la banca dati degli impianti geotermici “Registro regionale degli impianti geotermici” (RIG) al fine di provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale.

L’installazione di impianti geotermici è vietata nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle aree critiche per prelievi idrici di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2009, n. 445 e nelle aree sottoposte a vincoli relativi al rischio di dissesto individuate dagli atti di pianificazione regionale in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e salvaguardia degli acquiferi vulnerabili tenendo conto delle aree ove esiste sfruttamento termale delle acque. È, inoltre, vietata l’installazione in tutte le zone della Regione dove si riscontra la presenza di gas radon con livelli superiori a 300 Bq/m³.