SINP: pubblicato DM su regole tecniche e funzionamento

di: Roberto Rizzati

Sul Supplemento ordinario alla GU 27 settembre 2016, n. 226 è stato pubblicato il DM 25 maggio 2016, n. 183Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il SINP, sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si basa sulla cooperazione applicativa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La norma definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del SINP;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell'ambito del SINP

I dati raccolti e gestiti dall’Inail, che ne garantisce l’assoluta riservatezza, riguardano:

a) quadro produttivo e occupazionale analizzato tenendo conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e della qualificazione delle imprese e delle Unità produttive, nonché delle dinamiche occupazionali, della distribuzione e della composizione della forza lavoro;

b) quadro dei rischi, anche in un'ottica di genere, che origina dalla elaborazione di dati personali e giudiziari dei lavoratori e dati sensibili, ivi compresi i dati dei registri degli esposti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, degli elenchi di mansioni speciali soggette ad abilitazioni;

c) per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro derivanti dalle fonti già individuate dal protocollo INAIL - Regioni - ISPESL 2007 ;

d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte, derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione elaborati secondo le indicazioni dei comitati di coordinamento regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in ogni settore di attività ivi compreso il settore marittimo;

L’istituzione del SINP determina per il datore di lavoro l'obbligo di comunicare all'INAIL, a decorrere dal giorno 12 aprile 2017 i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs 81/2008.

Per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento dello stesso composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del tavolo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto entra in vigore 12 ottobre 2016.