Il Tribunale di Roma, Sez. VIII Civile con sentenza 13 ottobre 2016 n. 19252/2016 si è pronunciato sulla nozione di imballaggio. Riprendendo l'indirizzo interpretativo seguito in molti precedenti dallo stesso Tribunale la qualificazione di un bene come "imballaggio" deve essere effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei prodotti ed a tal fine deve essere valutata la destinazione intrinseca dello stesso bene, a prescindere dalle varie possibili modalità di utilizzo del bene o dagli usi secondari verificabili in concreto.
Pertanto i contenitori, le casse e i pallet prodotti dalla convenuta, anche laddove di fatto adibiti a contenere semilavorati nella fase di produzione, devono considerarsi imballaggi perché comunque diretti a facilitare il trasporto, da intendersi come qualsiasi tipo di movimentazione, e la manipolazione di merci termine in cui sono compresi anche le materie prime e i semilavorati.