RAEE: modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito di apparecchiature elettriche ed elettroniche

di: Roberto Rizzati

Sulla GU 7 luglio 2016, n. 157 è stato pubblicato il DM 31 maggio 2016, n. 121Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonchérequisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”.

Scopo della norma è disciplinare le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici, come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell'uno contro zero).

In particolare vengono definite
a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utilizzatori finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.

Il presente decreto si applica nei confronti dei distributori, così come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera h), nonché dalla lettera i) del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49, nei seguenti casi:
a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero.

Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni resta disciplinato dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i RAEE professionali, come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera m) del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49.

Infine si ricorda che i distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 22 luglio 2016.