Il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Deliberazione 10 febbraio 2016, n. 01/ALBO/CN “Efficacia e validità dei provvedimenti dell'Albo nazionale gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013”.
Tale norma, all’art.1, chiarisce che l'efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell'iscrizione decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica, ai sensi del comma 3 dell'art. 9-bis del regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013. Dalla stessa data decorre, inoltre, l'efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista, di cui all'articolo 2 dello schema di fideiussione e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
L’art.2 invece, modificando la deliberazione 11 settembre 2013, n. 2 con l’inserimento dell’art.9 bis, disciplina la procedura che passa dall’invio di una comunicazione per mezzo PEC all'impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento. Successivamente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, l'impresa o il soggetto legittimato deve provvedere alla corresponsione dei versamenti dovuti. La Sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti, notifica sempre per mezzo PEC, all'impresa e al soggetto legittimato la disponibilità online del provvedimento che deve essere acquisito dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo. Decorso detto termine senza che l'impresa abbia provveduto, la Sezione regionale revoca la propria deliberazione e archivia la relativa domanda.