Sicurezza alimentare e programmi di prerequisiti (PRP) pubblicata comunicazione UE

di: Roberto Rizzati

Sulla GUUE C 278 del 30 luglio 2016 è stata pubblicata la Comunicazione (2016/C 278/01) “della Commissione relativa all’attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l’agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari”.

Tale norma chiarisce alcuni aspetti per semplificare e rendere più flessibile la gestione della sicurezza alimentare in determinate aziende. La responsabilità esclusiva della sicurezza alimentare rimane in capo agli operatori del settore alimentare (OSA) ma vengono previste delle eccezioni per far fronte al particolare tessuto produttivo europeo, composto prevalentemente da piccole e medie imprese.

La Comunicazione ammette una serie di flessibilità rispetto all’adozione di sistemi di autocontrollo basati esclusivamente su Punti Critici di Controllo (CCP), dando un maggior peso ai prerequisiti strutturali (ambiente di lavoro e strutture) e formativi-conoscitivi degli Operatori della Sicurezza Alimentare.

Scopo del presente documento è, dunque, facilitare e armonizzare l’applicazione dei requisiti dell’UE in materia di PRP e di procedure basate sul sistema HACCP, offrendo orientamenti pratici:
- sul legame tra PRP e procedure basate sul sistema HACCP nel quadro di un FSMS;
- sull’applicazione dei PRP (allegato I);
- sull’applicazione delle procedure (classiche) basate sul sistema HACCP (allegato II);
- sulla flessibilità prevista dalla normativa dell’UE per determinati stabilimenti del settore alimentare con riguardo all’applicazione dei PRP e delle procedure basate sui principi del sistema HACCP (allegato III).

Il documento, a causa del suo carattere generale, è destinato prevalentemente alle autorità competenti per promuovere una comprensione comune dei requisiti di legge e aiutare gli operatori del settore alimentare ad applicare i requisiti dell’UE una volta introdotti adattamenti specifici, fatta salva la responsabilità primaria degli OSA in materia di sicurezza alimentare.

Il documento può essere integrato da orientamenti a livello settoriale e nazionale ai fini della sua diretta applicazione in stabilimenti specifici.