RAEE: approvato Statuto

di: Roberto Rizzati

Sulla GU 29 ottobre 2016, n. 254 è stato pubblicato il Comunicato 29 ottobre 2016Approvazione dello statuto del Centro di coordinamento RAEE”.
Con tale atto si dà avviso della pubblicazione sul sito www.minambiente.it del decreto 12 ottobre 2016, n. 275 con cui viene approvato lo statuto del Centro di coordinamento RAEE.

Il Centro di coordinamento RAEE, come si può leggere all’art. 1 dello stesso Statuto è istituito ai sensi dell'art. 9 del Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, ed in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 33, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ha la forma di consorzio con personalità giuridica di diritto privato.

Il Centro di Coordinamento (articolo 3) non ha fine di lucro ed è costituito con lo scopo di ottimizzare, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento.

In particolare opera al fine di:
a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione;
b) collaborare alla definizione della metodologia per l'adeguato trattamento dei RAEE;
c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione dei criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;
e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite;
f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni relative alle richieste di ritiro da parte dei Centri di Raccolta;
g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori;
h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE di cui agli Allegati I e III del Decreto Legislativo 49/14, distinti per categoria e smistati ai sistemi collettivi sulla base delle modalità da definire di intesa con;
i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo;
j) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.