La nota iniziale del paragrafo 1.10 dell’ADR riporta: “s'intende per “Security” le misure o le precauzioni da prendere per minimizzare il furto o l'utilizzazione impropria di merci pericolose che possano mettere in pericolo le persone, i beni o l'ambiente”. La Security è stata introdotta come requisito nel trasporto di merci pericolose a partire dall’edizione ADR del 2005.
Come prescritto dal paragrafo 1.10.3.2.1 tutti gli operatori coinvolti nel trasporto di merci pericolose ad alto rischio devono adottare, attuare e seguire un Piano di Security: in primo luogo i trasportatori, gli speditori, e quindi tutti gli altri operatori definiti in 1.4.2 e 1.4.3.
Tra questi operatori vi è anche il destinatario, coinvolto negli aspetti di Security dal momento in cui un automezzo entra nello stabilimento o eventualmente se il mezzo è in sosta nelle aree esterne di pertinenza dello stesso: il Piano di Security deve prendere in considerazione in modo puntuale le fasi di ingresso, di scarico e le strutture coinvolte.
L'ADR chiede che sia nominato un Responsabile della Security che abbia autorità per definire le misure difensive, per mantenere i piani di evacuazione, per il collegamento con le autorità locali e con le forze dell’ordine. Tra i parametri organizzativi vengono considerati inoltre: le persone che hanno a che fare con le merci pericolose ad alto rischio; i compiti, le responsabilità e le autorità di tali persone, la formazione e l'aggiornamento periodico.
Ce ne parla dettagliatamente Franca Fardini, focalizzando l’attenzione sulla Security negli stabilimenti di destino.
La Security negli stabilimenti di destino delle merci pericolose ad alto rischio
22 maggio2016
di: Franca Fardini
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