Aziende rischio Seveso III nuove modalità consultazione dipendenti

di: Roberto Rizzati

Sulla GU del 22 luglio 2016, n. 170 è stato pubblicato il DM 6 giugno 2016, n. 138Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105”.

Tale norma come indicato nell’art.1 disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 (Seveso III), le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna (PEI). L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, riguarda la stesura iniziale del PEI nonché i successivi aggiornamenti e revisioni.

Il gestore (art.3) consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del D.Lgs 81/2008 e mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro, le seguenti informazioni:

a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;
b) la versione in bozza del PEI;
c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.

A decorrere dal 6 agosto 2016, entrata in vigore del DM, l’allegato F (Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna) del D.Lgs 105/2015, cessa di avere efficacia.