Il c.d. nolo ha ad oggetto il solo mezzo (nolo a freddo) ed eventualmente l’individuo che lo utilizza (nolo a caldo) e si distingue molto dall’appalto che, invece, impegna l’appaltatore a eseguire un’opera fornendo egli stesso mezzi e mano d’opera.
La differenza tra il nolo e l’appalto, non sempre invero così facile da delineare, è però risolutiva anche ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Il contratto di appalto, infatti, fa sorgere una serie di obblighi e doveri in capo a entrambi i contraenti che devono coordinarsi o valutare insieme i rischi collegati all’esecuzione dell’opera.
Con la sentenza del 22 aprile 2016 (dep. il 30 maggio) n. 22717 la Suprema Corte si è imbattuta nel caso di un grave infortunio sul lavoro, in una situazione di nolo a freddo.
Gli Ermellini hanno stabilito che l’incidente era dovuto principalmente alla mancanza di formazione e informazione, dando al fatto una rilevanza causale assoluta. La sentenza ha infine ribadito il granitico orientamento della Giurisprudenza, più volte ricordato qui nei commenti a sentenza, per il quale la negligenza del lavoratore-vittima dell’infortunio non ha alcuna rilevanza causale e non influenza il giudizio di responsabilità del datore di lavoro, salvo che si tratti di comportamento del tutto imprevedibile, cioè avulso dall’attività lavorativa.
Conclude l’avvocato Zaniolo: “E che sia da monito per le imprese che, perciò, dovranno documentare minuziosamente l’attività di formazione ed informazione dei dipendenti, senza dare alcun rilievo al fatto che siano o meno esperti.”
Avvocato Daniele Zanio