Obbligo di iscrizione all’Albo per il curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali

di: Roberto Rizzati

Sulla GU 26 maggio 2016, n. 122 è stato pubblicato il DM 24 febbraio 2016, n. 88Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tale norma prevede che i curatori che, su nomina dell'autorità giudiziaria, possono procedere alla vendita del rifiuto posto sotto sequestro presso aree portuali e aeroportuali, previo trattamento da parte dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, devono essere iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, nella Categoria 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi -, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 10 giugno 2016.