La normativa italiana ed europea concernente la vendita dei prodotti preconfezionati (in particolare, Direttiva 76/211/CEE e L. 25 ottobre 1978 n. 690 di adeguamento alla direttiva 76/211/CEE) prevede espressamente che il contenuto di un imballaggio preconfezionato debba coincidere con la quantità, la massa o il volume di prodotto che esso contiene realmente (art. 2 Allegato 1 Direttiva 76/211/CEE e art. 2 L. 690/1978), sebbene siano previste soglie di errore giuridicamente tollerato (art. 5 e allegato 1 L. 690/1978 e art. 2.4 allegato 1 Direttiva 76/211/CEE).
L'indicazione nell'etichettatura di un peso netto difforme rispetto a quello realmente contenuto nella confezione genera nei consumatori finali l'illusione di acquistare una quantità superiore di prodotto; ciò costituisce un comportamento penalmente rilevante.
“Il peso netto delle caramelle acquistate comprende anche la carta?” Riflessioni giuridiche in merito alla vendita a peso degli alimenti allo stato sfuso.
28 marzo2017
di: Dr. Paolo Rocchi e Dott.ssa Carla Lucera - Laboratorio Rocchi; Avv. Roberto Sammarchi e Avv. Vanessa Sava - Studio Legale Parma e Sammarchi
COPYRIGHT © 2004-2024 ARS EDIZIONI INFORMATICHE s.r.l. - società con unico socio - P.I. 13309950155