Sulla GUUE L 212 del 17 agosto 2017 è stata pubblicata la decisione (UE) 2017/1442 “che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione".
Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT riportate nella presente decisione.
Le nuove BAT, in particolare, si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della suddetta direttiva:
- 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW,
- 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione,
- 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t l'ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno, solo quanto questa attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1.
In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività summenzionate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni.
I combustibili considerati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose, nella fattispecie:
- i combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba),
- la biomassa (quale definita all'articolo 3, punto 31, della direttiva 2010/75/UE),
- i combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio),
- i combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi),
- combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell'industria chimica e della siderurgia),
- i rifiuti, tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all'articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a, punti ii) e iii), della direttiva 2010/75/UE.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano, invece, le seguenti attività:
- la combustione di combustibili in unità con potenza termica nominale inferiore a 15 MW,
- gli impianti di combustione con arco di vita limitato o gli impianti di teleriscaldamento che beneficiano di una deroga ai sensi degli articoli 33 e 35 della direttiva 2010/75/UE, fino allo scadere della deroga indicata nell'autorizzazione, per quanto concerne i BAT-AEL relativi agli inquinanti contemplati dalla deroga, nonché agli altri inquinanti le cui emissioni sarebbero state ridotte dalle misure tecniche a cui si è derogato,
- la gassificazione dei combustibili, quando non è direttamente associata alla combustione dei gas di sintesi che ne derivano,
- la gassificazione dei combustibili e la successiva combustione dei gas di sintesi, quando tali attività sono direttamente associate alla raffinazione di petrolio e di gas,
- le attività a monte e a valle non direttamente associate alle attività di combustione o gassificazione,
- la combustione nei forni o nei riscaldatori di processo,
- la combustione negli impianti di post combustione,
- la combustione in torcia,
- la combustione nelle caldaie di recupero e nei bruciatori dei composti ridotti dello zolfo nelle installazioni per la produzione di pasta per carta e carta, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone,
- la combustione dei combustibili di raffineria sul sito della raffineria, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT sulla raffinazione di petrolio e di gas,
- lo smaltimento o il recupero dei rifiuti in:
-- impianti di incenerimento dei rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 40, della direttiva 2010/75/UE,
-- impianti di coincenerimento dei rifiuti dove oltre il 40 % del calore liberato proviene da rifiuti pericolosi,
-- impianti di coincenerimento dei rifiuti che bruciano solo rifiuti, salvo quelli costituiti almeno parzialmente di biomassa quale definita all'articolo 3, punto 31 b), della direttiva 2010/75/UE (già contemplati nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti).