Sulla GU 3 aprile 2017, n. 78 è stata pubblicata la Circolare Ministeriale 24 febbraio 2017 “Disposizioni applicative del decreto 9 dicembre 2016 concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011”.
Tale norma chiarisce alcuni dubbi interpretativi circa le modalità applicative delle disposizioni recate dal decreto interministeriale 9 dicembre 2016 concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 1 del suddetto decreto viene confermato quanto segue:
- per «tutti i tipi di latte» si intende il prodotto della mungitura delle specie animali indicate nella nota all'allegato 1 del decreto stesso;
- è escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto 27 maggio 2004;
- sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui allegato 1 del decreto;
- sono esclusi dal campo di applicazione i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP).
I prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011, con esclusione, pertanto:
- dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
- dei prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni.
Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 2
- per «paese di mungitura» del latte si intende il luogo dove il latte è stato munto;
- per «paese di condizionamento» del latte si intende il luogo dove è avvenuto l'ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione, o del latte UHT;
- per «paese di trasformazione» si intende il paese d'origine dell'alimento. Pertanto il paese dove è avvenuta «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.».
L'obbligo previsto all'art. 2 è considerato assolto anche:
- nel caso del latte sterilizzato o UHT, riportando oltre all'indicazione del «paese di mungitura», il solo «paese di condizionamento» del latte;
- nel caso dei prodotti lattiero caseari preimballati, riportando, oltre all'indicazione del «paese di mungitura», il solo «paese di trasformazione» del prodotto preimballato; in alternativa al caso precedente indicando il «paese di mungitura» ed il «paese di trasformazione» distintamente sia per il latte che per i singoli ingredienti contenenti latte, nel rispetto dei requisiti di visibilità e leggibilità di cui all'art. 4, paragrafo 2 dello stesso decreto.
Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 3 si chiarisce che la dicitura «latte di Paesi UE» o «latte di Paesi non UE», può essere utilizzata dalla impresa responsabile delle informazioni anche se la singola confezione di latte contenga non una selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che l'approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE.
Riferimenti:
Latte: indicazione origine in etichetta
Indicazione origine in etichetta del latte: pubblicata circolare di chiarimento
4 aprile2017
di: Roberto Rizzati
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