Sperimentazione combustibili - partono le esenzioni

di: Roberto Rizzati

Sulla GU del 10 ottobre 2017, n. 237 è stato pubblicato il DM 26 settembre 2017Criteri e modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tale norma (art.1) disciplina i criteri e le modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X (Disciplina dei combustibili) alla parte quinta del D.Lgs 152/2006.

L’art.3 prevede che l'utilizzo previsto dall'art. 1, in installazioni o stabilimenti dotati di autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni, costituisce una modifica sostanziale da autorizzare come tale e per il cui rilascio i tempi previsti dalla vigente normativa vengono dimezzati.

L'utilizzo dei combustibili a fini scientifici (art.2) può avvenire negli impianti di combustione ad uso industriale ubicati in installazioni o stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall'art. 3 e non può avere una durata superiore ad un anno. L'utilizzo non è in tutti i casi ammesso presso impianti che prevedono l'uso simultaneo di più combustibili.
Il deposito e il trasporto di detti materiali può avvenire solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 e per un quantitativo complessivo non eccedente quello indicato da tale autorizzazione. I materiali, inoltre, devono essere depositati e trasportati, presso le sedi dei fornitori e dell'impianto di combustione, in modo separato rispetto ad altri materiali.

L'autorità competente per i controlli (art.5) esegue almeno un controllo ogni tre mesi di esercizio al fine di verificare il rispetto delle autorizzazioni previste dall'art. 3. I costi dei controlli sono posti a carico del gestore dell'impianto di combustione sulla base delle vigenti tariffe delle prestazioni attinenti ai controlli ambientali.