Modifica alla classificazione dei rifiuti, sostanziale o formale?

di: Filippo Bonfatti

Sulla GU n.141 del 20/06/2017 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 91/2017 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno. Il Decreto è entrato in vigore il 21 giugno u.s. e prevede le consuete modalità di conversione in Legge del Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la decadenza. L’art.9 riporta “misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti” e modifica una parte dell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006. Ricordiamo che tale allegato aveva subito già una modifica sostanziale con l’introduzione di una robusta premessa da parte dell’art. 13, comma 5, legge n. 116 del 2014. La modifica introdotta sostituisce i sette punti della premessa con uno solo, in cui si ribadisce che l’obbligo di classificare il rifiuto è in capo al produttore, il quale deve assegnare il corretto codice CER utilizzando gli strumenti normativi attualmente in essere. Ma la modifica introdotta dal DL è di natura sostanziale o solo di forma? 

Filippo Bonfatti