La miscelazione di rifiuti: trattamento da autorizzare

di: Filippo Bonfatti

L’articolo 187 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 prescrive il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Grazie al comma 3-bis, aggiunto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, all’art. 187 del Codice Ambientale, è prevista una deroga, ammessa solo se la miscelazione non causa impatti ambientali significativi, se è conforme alle BAT e soprattutto viene concessa solo ad impianti già titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

Lo scorso 12 aprile 2017, la Corte Costituzionale, con Sentenza n.75, nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Lombardia, sull’art. 49 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, argomenta avversamente al suddetto comma 3-bis.

Ce ne parla Filippo Bonfatti.