Si segnala la pubblicazione della Nota del Ministero dell’Ambiente 3 marzo 2017, n. prot. 3084 avente come oggetto “Art. 10 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti - elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti - Chiarimenti interpretativi”.
Tale norma chiarisce che l’istituzione dell’elenco di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento, non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma prevede la realizzazione di un elenco contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.
L'intendimento del decreto in oggetto non è quello di innovare la disciplina sostanziale concernente la legittimità della gestione dei sottoprodotti, bensì quello, più circoscritto e limitato, di indicare "alcune modalità con cui provare" la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto. In secondo luogo, va evidenziato che le suddette modalità di prova non hanno carattere esclusivo.
Infine si conferma la libertà delle Camere di Commercio di definire le modalità più efficaci per l'istituzione di detto elenco, anche prevedendo una apposita modulistica standard da utilizzare on-line, nonché, come espressamente ammesso dall’art. 10, eventualmente indicando un sito internet di riferimento, o avvalendosi delle collaborazioni istituzionali ritenute necessarie, secondo le proprie valutazioni di opportunità.
Sottoprodotti: pubblicata nota di chiarimento
23 marzo2017
di: Roberto Rizzati
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