Pubblicato DM su prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro


Sulla GU 11 novembre 2017, n. 264 è stato pubblicato il DM 11 agosto 2017Applicazione dell'articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro”.

Tale norma (art. 1) disciplina:
a) le tipologie di concentrato di pomodoro come definito al comma 1, lettera b, dell'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
b) i requisiti qualitativi minimi e i criteri di qualità, nonché gli ingredienti dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro come definiti all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
c) le condizioni per la rilavorazione dei prodotti non conformi ai requisiti di cui alla lettera b).

L’art.6 stabilisce che i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dalla presente norma non possono essere rilavorati e comunque utilizzati per l'alimentazione umana quando abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche:
a) rapporto zuccheri inferiore a 35;
b) rapporto acidità superiore a 12;
c) acidità volatile superiore a 0,60 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;
d) impurità minerali superiore a 0,15 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;
e) colore, od odore o sapore anormale.

Gli allegati A, B, C, D ed E del decreto, inoltre, ferme restando le definizioni recate dall'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154, definiscono gli ulteriori requisiti che devono possedere i prodotti come:
- pomodori non pelati interi,
- pomodori pelati interi,
- pomodori in pezzi,
- pomodoro concentrato e
- pomodori disidratati.

Il presente provvedimento entra in vigore decorsi 12 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.