Sulla GU 11 novembre 2017, n. 264 è stato pubblicato il DM 11 agosto 2017 “Applicazione dell'articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro”.
Tale norma (art. 1) disciplina:
a) le tipologie di concentrato di pomodoro come definito al comma 1, lettera b, dell'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
b) i requisiti qualitativi minimi e i criteri di qualità, nonché gli ingredienti dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro come definiti all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
c) le condizioni per la rilavorazione dei prodotti non conformi ai requisiti di cui alla lettera b).
L’art.6 stabilisce che i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dalla presente norma non possono essere rilavorati e comunque utilizzati per l'alimentazione umana quando abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche:
a) rapporto zuccheri inferiore a 35;
b) rapporto acidità superiore a 12;
c) acidità volatile superiore a 0,60 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;
d) impurità minerali superiore a 0,15 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;
e) colore, od odore o sapore anormale.
Gli allegati A, B, C, D ed E del decreto, inoltre, ferme restando le definizioni recate dall'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154, definiscono gli ulteriori requisiti che devono possedere i prodotti come:
- pomodori non pelati interi,
- pomodori pelati interi,
- pomodori in pezzi,
- pomodoro concentrato e
- pomodori disidratati.
Il presente provvedimento entra in vigore decorsi 12 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Pubblicato DM su prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro
13 novembre2017
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