Ordinanza Tar Lazio su etichettatura grano duro

di: Roberto Rizzati

Si segnala l’Ordinanza 22 novembre 2017, n. 6194 del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter che respinge la richiesta di sospensione del Decreto 26 luglio 2017 “Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro” che introduce l'obbligo di indicazione d'origine del grano nella pasta.
Il Tribunale ha ritenuto "prevalente l'interesse pubblico volto a tutelare l'informazione dei consumatori, considerato anche l'esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l'importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d'origine e/o del luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario".

Ricordiamo che il decreto in oggetto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
L'indicazione sull'origine dovrà essere apposta in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Il provvedimento entrerà in vigore come previsto il 17 febbraio 2018.