Microcogenerazione: approvati modelli unici

di: Roberto Rizzati

Sulla GU 28 marzo 2017, n. 73 è stato pubblicato il DM 16 marzo 2017Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili”.

Tale norma (art. 1) disciplina la semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs 20/2007, e di impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando inoltre lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE.
Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese vengono, dunque, approvati dei modelli unici relativi agli impianti microcogenerazione ad alto rendimento riportati nell'allegato 1 e relativi agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili riportati nell'allegato 2.

I modelli unici sono utilizzati per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL;
d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
e) ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al D.Lgs n. 42/2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
f) aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe.

I gestori di rete (art. 4), entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, implementano gli applicativi informatici sviluppati ai sensi del DM 19 maggio 2015 adeguandoli alla presente norma, anche per consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati.