OGM: misure di emergenza solo se rischio per salute e ambiente è manifestamente grave

di: Roberto Rizzati

L'avvocato generale Michal Bobek pronunciandosi sulla causa C-111/16 del 30 marzo 2017 circa la possibilità per gli Stati membri di adottare misure d'emergenza relative ad alimenti e mangimi geneticamente modificati si è così espresso “l’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, interpretato alla luce del principio di precauzione, autorizza gli Stati membri ad adottare misure di emergenza se, e solo se, essi sono in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione che possa comportare un rischio manifesto e grave per la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente. Il principio di precauzione non modifica tuttavia i criteri elencati nell’articolo 34 di tale regolamento”.

La controversia nasce dal ricorso presentato nel 2014 da alcuni coltivatori italiani che contestano il divieto di poter coltivare mais MON 810, coltivazione autorizzata a livello europeo con decisione 98/294/CE, ma impedita dal governo italiano con un decreto interministeriale che ne vieta la coltivazione su tutto il territorio nazionale.

E’ opportuno ricordare che le conclusioni dell’avvocato generale non solo vincolanti per la Corte di Giustizia UE.