Sulla GU del 23 febbraio 2017, n. 45 è stato pubblicato il DM 29 dicembre 2016, n. 266 “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.
La presente norma stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all'art. 183, comma 1, lettera qq-bis, del D.Lgs 152/2006, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute umana.
Il decreto si applica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. Non si applica, invece, alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 208 e 214 del D.Lgs 152/2006 e agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del medesimo D.Lgs.
L'attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/ 1990 al comune territorialmente competente, che ne dà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
I materiali e i rifiuti ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunità sono elencati nell'allegato 3 e sono:
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell’apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).
I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.
Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.
I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell’apparecchiatura.
Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.
Il presente decreto entra in vigore il 10 marzo 2017.
Pubblicato DM su procedure semplificate per il compostaggio di rifiuti organici in comunità
24 febbraio2017
di: Roberto Rizzati
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