Sulla GUUE L 198 del 28 luglio 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/1369 “del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE”.
Tale norma (Art. 1) istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
Essa non si applica:
a) ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;
b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.
Il fornitore (Art. 3) assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto.
In alternativa alla scheda informativa del prodotto, può essere disposto che sia sufficiente per il fornitore indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea.
Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto.
Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto dallo stesso fornite e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.
La direttiva 2010/30/UE (Art. 20) è abrogata a decorrere dal giorno 1° agosto 2017.