Pubblicata la Legge europea 2017

di: Roberto Rizzati

Sulla GU 27 novembre 2017, n. 277 è stata pubblicata la Legge 20 novembre 2017, n. 167Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”.

Tale legge è composta da 30 articoli, strutturati in otto Capi, che affrontano tre procedure di infrazione e, complessivamente, otto casi EU pilot.

Ad una prima lettura si possono individuare i seguenti articoli interessanti:

Art. 12 - Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129

Le caseine e i caseinati destinati all’alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine ossia di proteine ottenute dalla coagulazione del latte, utilizzati non esclusivamente ad uso alimentare (ad esempio, nella produzione di formaggi, in quanto il loro costo è più basso rispetto al latte, nel vino, nei dolciumi, nelle caramelle, come collante nei salumi) ma anche in alcune produzioni industriali (gomma, guarnizioni, fuochi artificiali). In attuazione della direttiva, l'articolo prevede nuove definizioni di "caseina acida alimentare", di "caseina presamica alimentare" e di "caseinati alimentari”. Reca, inoltre, le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono riportare su imballaggi, recipienti, etichette o documenti commerciali; detta sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, reca una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte, che potranno essere commercializzate fino al 31 dicembre 2018.

Art. 14 - Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare - Caso EU Pilot 8443/16/MOVE

Il periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, può essere prorogato fino all'arrivo nel successivo porto di scalo dove sia disponibile un medico, per un periodo comunque non superiore a tre mesi.

Art. 15 - Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele

Viene inserito l'articolo 10 bis nel D.Lgs 186/2011 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CLP” che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'art. 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Art. 16 - Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI

Viene integrato l'art. 78 sexies, comma 2, del D.Lgs 152/2006, n. 152 al fine di assicurare l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio dello stato delle acque , nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

Art. 17 - Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici

Per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, i limiti riferiti, al contenuto di fosforo e azoto, devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.

Art. 18 - Disposizioni in materia di emissioni industriali - Caso EU Pilot 8978/16/ENVI

Le modifiche introdotte sono volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale della direttiva 2010/75/UE, e riguardano la disciplina della medesima autorizzazione, le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, le norme in materia di emissioni di composti organici volatili e di grandi impianti di combustione nonché la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio.

Art. 19 - Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione

Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi da 2 a 7.

Art. 20 - Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Al fine di proseguire la politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, all'art. 24 del D.Lgs 28/2011 , n. 28, sono apportate delle modifiche finalizzate esclusivamente alla riduzione dei costi, anziché a commisurare l'incentivo stesso ai costi specifici degli impianti.

Art. 23 - Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori

Con il quale si completa l’attuazione della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, con specifico riferimento ai certificati di abilitazione.

La presente legge entra in vigore il giorno 12 dicembre 2017.