Adeguamento autorizzazioni/comunicazioni conglomerato bituminoso

di: Paola Chimienti

Scade mercoledì 31 ottobre 2018 il termine entro il quale i produttori di granulato di conglomerato bituminoso e che utilizzano i rifiuti oggetto del Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 nei loro processi produttivi, devono presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ricordiamo quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. 28 marzo 2018, n. 69: il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

  • è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;
  • risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
  • risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.