Esportazione di prodotti chimici in Svizzera: un corso per illustrare le modalità di commercializzazione

di: Paola Chimienti

La messa sul mercato svizzero di prodotti chimici è soggetta ad annuncio all’organo federale denominato Organo di Notifica dei prodotti chimici. L’annuncio consiste nella trasmissione, tramite il portale RPC (Registro pubblico dei prodotti), del nome e delle caratteristiche del prodotto, come indicate nella Scheda di sicurezza.

L’annuncio deve essere fatto entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato.

La persona responsabile per l'annuncio (fabbricante o importatore) deve avere il domicilio, la sede sociale della ditta o una sua succursale in Svizzera.
Questa entità legale svizzera apre un account utente nel Registro pubblico dei prodotti RPC e può, creando dei sotto-utenti, abilitare altre entità a registrare i prodotti. Anche utenti di aziende italiane possono in questo modo essere abilitati all’annuncio.

La responsabilità di tutti gli aspetti connessi con la messa sul mercato svizzero (il cosiddetto controllo autonomo) resta in capo all’entità legale svizzera.

Per illustrare gli adempimenti per la commercializzazione in Svizzera di prodotti chimici, le modalità di accesso a RPC e di annuncio dei prodotti, viene organizzato un corso teorico-pratico, programmato per il prossimo 20 novembre. Il corso è riconosciuto dall’Ispettorato Prodotti Chimici dell’Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo UGRAS, DT - Repubblica e Cantone Ticino.

L’evento, che si terrà martedì 20 novembre, è aperto anche a tutte le aziende italiane esportatrici che collaborano o intendono collaborare con partner svizzeri per la commercializzazione dei propri prodotti.

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I preparati (miscele) da annunciare sono:
preparati pericolosi;
preparati che non sono pericolosi ma 3 e che contengono almeno una delle sostanze seguenti:

- una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in un'unica concentrazione pari o superiore all'1,0 per cento del peso (preparati non gassosi) o allo 0,2 per cento del volume (preparati gassosi),
- una sostanza cancerogena di categoria 2, una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2, un sensibilizzante della pelle di categoria 1, un sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1, una sostanza avente effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento oppure una sostanza PBT o vPvB in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 per cento in peso,
- una sostanza PBT o vPvB in un'unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso,
- una sostanza che figura nell'allegato 3 in un'unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso,
- una sostanza per la quale è stabilito un valore limite d'esposizione sul luogo di lavoro
Attenzione: prodotti come biocidi e fitosanitari sono sottoposti ad un regime diverso.


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