Le macchine complesse e la Direttiva Macchine.

di: avv. Daniele Zaniolo - avv. Caterina Pellegrino

La normativa europea pone - nel caso di acquisto di macchinari nuovi da incorporare per un utilizzo solidale - a carico del fabbricante di macchine e/o quasi macchine, o del suo mandatario, gli specifici obblighi di verifica della sicurezza dei prodotti prima della loro immissione sul mercato e messa in servizio.
Tuttavia, accade spesso che le singole unità siano fornite da costruttori/fornitori diversi, senza che sia definito contrattualmente qual è il soggetto responsabile della sicurezza del macchinario integrato (il cd. assemblatore finale o capocommessa).

Allo stesso modo, accade che sia l’utilizzatore stesso a collegare tra loro più macchine, magari di costruttori diversi, creando così una linea.

In tutti questi casi, gli obblighi tipici del costruttore incombono sullo stesso utilizzatore che, tuttavia, ne è sovente ignaro.

Diverso è invece il caso di sostituzione o aggiunta di macchine e/o quasi macchine in una macchina o impianto già in uso. In questo caso occorre chiarire se l’insieme composto da unità nuove e già esistenti sia oggetto della Direttiva Macchine.

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avv. Daniele Zaniolo - avv. Caterina Pellegrino