La recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sez. IV, del 9 febbraio 2018 n. 6507) condensa in poche pagine alcuni principi consolidati in tema di responsabilità del preposto.
L’infortunio mortale è avvenuto in un cantiere nel quale operava un’associazione temporanea di imprese per la costruzione del nuovo ospedale di Bergamo. Un dipendente, al suo primo giorno di lavoro, di una ditta incaricata della posa di tubazioni, è precipitato da una rampa di emergenza. Sono stati imputati e condannati il preposto alla sicurezza, il capocantiere e il suo assistente, tutti dipendenti di un’azienda che stava eseguendo opere edilizie aggiudicate ad un’ATI e, comunque differente da quella alle cui dipendenze era stata assunta la vittima. Il ricorso per cassazione giudicato dalla sentenza in commento è quello presentato dal preposto.
È allora può essere interessante soffermarvisi per un breve commento.
Avvocato Daniele Zaniolo