di: Sonia Corna
Sulla G.U. 26 febbraio 2018, n. 47 è stato pubblicato il D.M. 16 novembre 2017 "Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro".
Le disposizioni dettate dal decreto si applicano esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:
"a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a)."
Mentre non si applicano ai prodotti suddetti che sono legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.
Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto, l'indicazione di origine dei prodotti prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura:
"a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato."
Se il pomodoro impiegato è stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, "l'indicazione di origine potrà prevedere l'utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese."
Mentre se ciascuna delle operazioni avviene in più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea "per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE»."
Le disposizioni del decreto, che entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione, si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.
Le disposizioni dettate dal decreto si applicano esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:
"a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a)."
Mentre non si applicano ai prodotti suddetti che sono legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.
Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto, l'indicazione di origine dei prodotti prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura:
"a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato."
Se il pomodoro impiegato è stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, "l'indicazione di origine potrà prevedere l'utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese."
Mentre se ciascuna delle operazioni avviene in più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea "per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE»."
Le disposizioni del decreto, che entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione, si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.