Origine del pomodoro: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale.

di: Sonia Corna
Sulla G.U. 26 febbraio 2018, n. 47 è stato pubblicato il D.M. 16 novembre 2017 "Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro".

Le disposizioni dettate dal decreto si applicano esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:
"a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).
"
Mentre non si applicano ai prodotti suddetti che sono legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto, l'indicazione di origine dei prodotti prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura:
"a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
"
Se il pomodoro impiegato è stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, "l'indicazione di origine potrà prevedere l'utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese."
Mentre se ciascuna delle operazioni avviene in più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea "per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE»."

Le disposizioni del decreto, che entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione, si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020.