di: Angelo Fiordi
A partire dal 1 Marzo 2018 è divenuta obbligatoria l'applicazione del Regolamento (UE) n.1179/2016 del 19 Luglio 2016, che costituisce IX adeguamento al progresso tecnico (ATP) del CLP.
Tale regolamento modifica la classificazione armonizzata di alcune sostanze, tra cui quella di alcuni composti del rame.
Esiste, purtroppo, una discrepanza significativa tra la versione in inglese e quella in italiano relativamente al considerando (5) del suddetto regolamento in merito all'applicazione del fattore M per i composti del rame ai fini della classificazione delle miscele per quanto concerne la tossicità acquatica a lungo termine (cronica).
Il Ministero dell'Ambiente, in data 28 febbraio 2018, ha risposto ad una interrogazione, con nota n.3222 in cui ritiene di poter aderire al parere espresso dall'ECHA secondo cui l'uso del fattore M è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame.
Tale regolamento modifica la classificazione armonizzata di alcune sostanze, tra cui quella di alcuni composti del rame.
Esiste, purtroppo, una discrepanza significativa tra la versione in inglese e quella in italiano relativamente al considerando (5) del suddetto regolamento in merito all'applicazione del fattore M per i composti del rame ai fini della classificazione delle miscele per quanto concerne la tossicità acquatica a lungo termine (cronica).
Il Ministero dell'Ambiente, in data 28 febbraio 2018, ha risposto ad una interrogazione, con nota n.3222 in cui ritiene di poter aderire al parere espresso dall'ECHA secondo cui l'uso del fattore M è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame.