La nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori non esonera da responsabilità il datore di lavoro dell’infortunato. Rischi generici e rischi specifici.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

Linea severa della Corte di Cassazione (sez. IV, 5 aprile 2018 n. 15191) che, nel definire le differenze di ruoli tra datore di lavoro e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, afferma perentoriamente che la nomina e la presenza del secondo non esimono da responsabilità il primo. La Corte di Cassazione ha precisato che i doveri del Datore di lavoro e del CSE si muovono su due piani diversi, sebbene eventualmente concorrenti tra loro, sicché la nomina del CSE non ha interferito, nel caso in esame, sulla posizione di garanzia del titolare principale, ossia il datore di lavoro.
Nel caso in esame si è rimproverato al datore di lavoro di non aver vigilato che l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto a lui affidati fossero stati svolti in sicurezza. Egli avrebbe dovuto specificamente verificare che le opere provvisionali, proprio perché riferite ad attività lavorative da svolgersi in quota, fossero idonee e sicure.
Ma è molto interessante la successiva precisazione che distingue tra rischio generico e specifico: il primo di pertinenza del CSE e il secondo invece del datore di lavoro.

Nel caso di specie il rischio era correlato al non corretto posizionamento del parapetto. Era un rischio generico, e dunque di pertinenza del CSE, oppure specifico e perciò deputato alla vigilanza del datore di lavoro?