Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 29 maggio scorso il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento.
Art.1, par.1: “Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza”.
Si applica a decorrere dal 1 aprile 2020, mentre gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.
Reg. 2018/775: norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento
1 giugno2018
di: Giovanna Soravia
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