Lo scorso 22 marzo è entrato in vigore il D.Lgs. 23 febbraio 2018, n. 20 recante Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n.67/2018.
Come recita l’art.1, il decreto “contiene i principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce testo unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ”, e fa riferimento, per le definizioni e i principi, alla norma principale della materia ovvero il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Il sistema dei controlli viene ridisegnato e rafforzato, con l’individuazione degli organismi di controllo autorizzati (inseriti in apposito elenco) e delle loro specifiche competenze e attività (artt.4-5), così come sono specificati nel dettaglio gli obblighi di rendicontazione e comunicazione al Ministero delle risultanze delle attività di controllo (art.6).
Le sanzioni sono previste, a seconda delle irregolarità, negli articoli 10 e 11, che possono arrivare, in caso di provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico, sino a 30.000 €.
Avv. Giovanna Soravia