Trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o con FIR incompleto o inesatto. La Suprema Corte ricorda che è ancora reato, ma le ceneri del SISTRI continuano a fumare.

di: avv. Daniele Zaniolo

Ricorderete il nuovo testo dell’articolo 258 TUA, completamente riscritto che aboliva la precedente fattispecie in essa prevista. In verità il Legislatore dell’epoca, resosi conto di avere causato in quel modo un buco normativo, cercò in un secondo tempo di porvi rimedio in maniera piuttosto discutibile. In pratica agì sulla norma transitoria, cioè quella che stabiliva quando sarebbe entrata in vigore la riforma del D.Lgs 205/2010 (vale a dire l’articolo 39 di quel testo normativo), posticipando l’abrogazione del vecchio testo dell’articolo 258 TUA che, però, era già stato abrogato! Per farla breve, l’effetto fu che con decorrenza 16 agosto 2011 (data di entrata in vigore della modifica dell’articolo 39 del D.LGS 205/2010) il reato di trasporto senza formulario o con FIR incompleto o inesatto, ritornò ad essere reato.

Pur abolito, il SISTRI sparge ancora qualche cenere fumante, della quale si è occupata la sentenza della Suprema Corte, (Cass. Sez. III n. 58312 del 27 dicembre 2018, Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Castelli).