Nota del Mipaaf sull’etichettatura dei prodotti bio

Nota del Mipaaf sull’etichettatura dei prodotti bio

di: Giovanna Soravia

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali è stato chiamato a rispondere ad una richiesta di chiarimenti pervenuta da un organismo di controllo e certificazione di prodotti biologici, circa la possibilità di indicarne il relativo codice “mediante punzonatura o altro segno”.
In particolare, tale organismo di controllo e certificazione domandava se potesse ritenersi conforme alle norme europee e nazionali un’etichetta di un prodotto biologico in cui vi fossero tutti i codici dei diversi organismi di controllo e dei rispettivi operatori coinvolti nell’attività di etichettatura per conto di un distributore, ove i codici dell’organismo e dell’operatore che aveva effettivamente etichettato il prodotto fossero stati evidenziati mediante un’apposita punzonatura o da altro segno distintivo.

Con la nota n. 72781 del 18 ottobre scorso, il Mipaaf fornisce i chiarimenti richiesti rilevando inanzitutto l’importanza dell’indicazione del codice dell’organismo di controllo e dell’operatore che ha effettuato l’attività di produzione o preparazione più recente, “volta ad assicurare al consumatore finale la rintracciabilità, nonché l’assoggettamento al controllo di tutte le fasi di produzione del prodotto stesso”.
Per tali ragioni, continua il Ministero, “le suddette indicazioni rivestono pertanto una grande importanza commerciale e devono, di conseguenza, essere riportate in modo chiaro, univoco e facilmente comprensibile. In particolare il codice dell’organismo di controllo a cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’attività di produzione o preparazione più recente, deve essere utilizzato conformemente all’art.58 Reg.(CE) n.889/2008 riportando, in posizione immediatamente sottostante, l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto”.
Si tratta del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli che all’art. 58 prevede le condizioni per l’utilizzo del numero di codice nei seguenti termini: “1. Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente: a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni); b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007; c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente; e d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta”.
Conclude il Mipaaf sostenendo che la modalità di etichettatura di prodotti biologici mediante punzonatura o altro segno distintivo non sarebbe aderente a quanto previsto dall’art.58 e non sarebbe idonea a garantire l’uniformità, la chiarezza, la trasparenza e la leggibilità delle informazioni disponibili per il consumatore.