Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali è stato chiamato a rispondere ad una richiesta di chiarimenti pervenuta da un organismo di controllo e certificazione di prodotti biologici, circa la possibilità di indicarne il relativo codice “mediante punzonatura o altro segno”.
In particolare, tale organismo di controllo e certificazione domandava se potesse ritenersi conforme alle norme europee e nazionali un’etichetta di un prodotto biologico in cui vi fossero tutti i codici dei diversi organismi di controllo e dei rispettivi operatori coinvolti nell’attività di etichettatura per conto di un distributore, ove i codici dell’organismo e dell’operatore che aveva effettivamente etichettato il prodotto fossero stati evidenziati mediante un’apposita punzonatura o da altro segno distintivo.
Per tali ragioni, continua il Ministero, “le suddette indicazioni rivestono pertanto una grande importanza commerciale e devono, di conseguenza, essere riportate in modo chiaro, univoco e facilmente comprensibile. In particolare il codice dell’organismo di controllo a cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’attività di produzione o preparazione più recente, deve essere utilizzato conformemente all’art.58 Reg.(CE) n.889/2008 riportando, in posizione immediatamente sottostante, l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto”.
Si tratta del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli che all’art. 58 prevede le condizioni per l’utilizzo del numero di codice nei seguenti termini: “1. Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente: a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni); b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007; c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente; e d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta”.
Conclude il Mipaaf sostenendo che la modalità di etichettatura di prodotti biologici mediante punzonatura o altro segno distintivo non sarebbe aderente a quanto previsto dall’art.58 e non sarebbe idonea a garantire l’uniformità, la chiarezza, la trasparenza e la leggibilità delle informazioni disponibili per il consumatore.