Questa recente decisione della Corte di Cassazione (20 febbraio 2019 n. 7668) ha ricostruito, con dovizia di particolari, quella che potremmo definire la “filiera di responsabilità” a seguito di un infortunio mortale. I
Un operaio, nell’esecuzione di opere di impermeabilizzazione della copertura di un immobile, è precipitato da un lucernaio aperto, dall’altezza di circa 10 metri, rimanendone ucciso.
Molti i soggetti accusati condannati a vario titolo per l’infortunio sul lavoro.
- Il legale rappresentante della ditta appaltatrice
- Il direttore tecnico della ditta appaltatrice
- Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) per conto della committente
- Il legale rappresentante della ditta subappaltatrice (cioè la ditta esecutrice dei lavori) che era anche datore di lavoro dell’infortunato.
- La società committente, l’appaltatrice e quella subappaltatrice ai fini della responsabilità civile.
Questa sentenza costituisce la summa dei principi elaborati nel corso degli ultimi decenni dalla giurisprudenza e sintetizza, con molta precisione, la posizione, indubbiamente severa, dei giudici italiani in materia.