La responsabilità penale del consulente del datore di lavoro in relazione alla formazione del DVR. Importante precisazione della Corte di Cassazione

di: Avv. Andrea De Carlo

Il datore di lavoro è la figura principale e a lui sono attribuiti in via esclusiva il compito di predisporre il documento di valutazione dei rischi, il piano operativo di sicurezza, nonché la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Si tratta di obblighi non delegabili, tranne in presenza di rischi particolarmente complessi e specifici che richiedano la presenza di un soggetto altamente specializzato.

E’ un fatto notorio che nella quasi totalità dei casi il datore di lavoro, che pur assume la responsabilità della redazione del DVR sottoscrivendolo, non è in grado di predisporlo. Egli ha la responsabilità di un documento che, nei contenuti più tecnici, necessita quasi sicuramente del contributo di altri soggetti che possiedono quelle competenze. A parte i casi di realtà aziendali strutturate e complesse, che hanno al loro interno le risorse necessarie, sovente il contributo tecnico proviene da un consulente esterno.

Il ruolo del consulente ed i confini della sua responsabilità nel caso di DVR inadeguato sono uno dei temi centrali della sentenza in commento (Cass. Pen., sez. IV, 21.12.2018 n. 57937).