Sicurezza alimentare, più controlli e maggiore trasparenza con il Regolamento n. 2017/625

Sicurezza alimentare, più controlli e maggiore trasparenza con il Regolamento n. 2017/625

di: Vincenzo Morena
Estensione del campo di applicazione dei controlli ufficiali a tutta la filiera agroalimentare, regole più specifiche per contrastare le frodi, maggiore trasparenza per le attività di vigilanza delle autorità competenti. Sono alcune delle novità introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/625 (relativo ai controlli ed altre attività per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari), divenuto applicabile dal 14 dicembre. Il provvedimento, entrato in vigore il 27 aprile 2017, è caratterizzato da un corpus normativo imponente (ben 99 considerando e 167 articoli) e mira a definire un approccio omogeneo al sistema dei controlli ufficiali con l'obiettivo di renderlo più efficace in vista della tutela della sicurezza alimentare e della buona fede dei consumatori.
In particolare, il regolamento, che abroga, tra gli altri, i regolamenti (CE) n. 854/2004 (disciplina sui controlli ufficiali) e (CE) n. 882/2004 (specificatamente diretto ai controlli sui prodotti di origine animale), razionalizza e semplifica tutta la normativa precedente e si applica alle attività effettuata per verificare l'osservanza delle norme nei seguenti ambiti:
a) alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori; d) le prescrizioni in materia di salute animale; e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali; g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi; i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; j) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.