La responsabilità del committente (o del responsabile dei lavori) in caso di affidamento di opere a soggetti terzi costituisce uno dei punti nevralgici del sistema prevenzionale. Ciò nonostante esistono alcune incertezze giurisprudenziali nell’applicazione delle norme che ne regolano compiti e responsabilità.
Nel caso posto al giudizio di Corte di Cassazione, sezione IV penale del 19 aprile 2019 (n. 17223) è stata ritenuta la responsabilità penale del committente di un’opera per l’infortunio mortale occorso al dipendente dell’impresa appaltatrice che, mentre lavorava sul ponteggio di un cantiere, urtava inavvertitamente i cavi dell’alta tensione rimanendone folgorato.
Il Committente, si legge nella sentenza, non ha nominato un responsabile dei lavori, sicché ha mantenuto la posizione di garanzia, vale a dire la titolarità degli obblighi e doveri in materia di prevenzione degli infortuni.
Esaminiamo insieme all’avvocato Zaniolo, che commenta la Sentenza, una volta nominato un responsabile dei lavori (come nel caso non è invece avvenuto), il committente quali responsabilità mantiene.