La regola tecnica di prevenzione incendi, contenuta nell'allegato 1 al decreto, è stata approvata al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dal decreto stesso, ovvero realizzare impianti che possano essere sicuri per le persone e per i soccorritori, che evitino, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile stesso e che limitino i danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
Per quanto riguarda i prodotti per uso antincendio, l'art. 4 del decreto specifica che gli stessi devono essere:
- identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
- qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
- accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
A partire dal 21 dicembre 2019, data di entrata in vigore del decreto (trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), non sono più appicabili le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell'interno: gli impianti esistenti infatti dovranno essere resi conformi alle nuove disposizioni, ad eccezione di quelli indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 5, che si riportano di seguito:
"2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purchè realizzata una sola volta.
3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella esistente e purchè realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW."