Sentenza della Cassazione Civile n. 27194/2019 sull’utilizzo del marchio “Altopiano di Asiago”

Sentenza della Cassazione Civile n. 27194/2019 sull’utilizzo del marchio “Altopiano di Asiago”

di: Giovanna Soravia
La Corte di Cassazione civile si è recentemente pronunciata circa la possibile “convivenza” di un marchio registrato con una denominazione di origine protetta ad esso successiva, anche se entrambi recano la medesima indicazione di provenienza geografica.
Con sentenza 23 ottobre 2019, n. 27194, la Suprema Corte ha infatti deciso sul ricorso presentato dal Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia nella vicenda pendente tra il Consorzio stesso e il Mipaaf.

La vicenda giudiziale iniziava nel 2011 avanti il Tribunale di Venezia, adito dal Consorzio per l’opposizione di una sanzione amministrativa subita per l’asserita irregolarità ed illegittimità della dicitura “Altopiano di Asiago” su alcune forme di formaggio, sostanzialmente ritenuta evocativa della DOP “Asiago” e quindi idonea a trarre in inganno il consumatore.

Dopo aver esaminato gli otto motivi di ricorso, la Suprema Corte ha concluso affermando che il marchio registrato, se precedente alla denominazione di origine protetta e in buona fede, può continuare ad essere utilizzato anche dopo la registrazione della denominazione protetta.

Nel caso specifico infatti, viene rilevato come il marchio “Altopiano di Asiago” registrato dal Consorzio risale al 1982, ed è precedente alla registrazione della DOP “Asiago” il cui Regolamento è del 1996; il preuso del marchio, insieme alla buona fede, è riconosciuto elemento sufficiente per consentire al Consorzio di apporre tale dicitura sui formaggi, senza dare luogo ad alcuna evocazione, senza indurre in errore il consumatore circa la qualità del prodotto e senza comportare violazione della normativa a tutela delle DOP.
Rimandiamo ad un prossimo articolo un commento approfondito sulla sentenza citata.