Dice la Suprema Corte (Cassazione penale, sezione III, 11 aprile 2017 n. 18396) che è irrilevante la natura del contratto di lavoro ai fini dell’applicazione della legge penale. Dipendente o autonomo, non vi è alcuna differenza: chi presta un’attività lavorativa all’interno di un luogo di lavoro è considerato “lavoratore” a tutti gli effetti, con correlati obblighi del titolare dell’impresa.
Nel caso specifico della Sentenza, trattandosi di un cantiere, il titolare dell’impresa avrebbe comunque dovuto accordare una tutela, mediante il piano di coordinamento tra le imprese e l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 26 del Testo Unico tra i quali quello informativo e la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze).